Tasse, contributi e borsa di dottorato
Tipologie di borse
Le forme di sostegno possono essere di tre tipologie:
- Borse finanziate dall’Ateneo, dal MUR ovvero da altri enti o istituzioni finanziatrici senza vincoli in ordine all’oggetto della ricerca.
- Borse finanziate da enti esterni, vincolate all’esecuzione di uno specifico tema di ricerca. Gli assegnatari di dette posizioni sono tenuti allo svolgimento dell'attività di ricerca indicata.
- Contratti di apprendistato di alta formazione, da stipularsi direttamente con il soggetto finanziatore, assicurati da enti esterni convenzionati. Tali posizioni sono riservate ai candidati vincitori e ritenuti idonei al progetto vincolante, di età non superiore ai 29 anni alla data di assunzione da parte dell'azienda.
Importo della borsa
L'ammontare della borsa di dottorato dal XXXVIII ciclo è di € 19.021,08 al lordo degli oneri previdenziali a carico del borsista.
La borsa di dottorato non è compatibile con l'assegno di ricerca, in tal caso gli interessati all’atto dell’immatricolazione devono scegliere se:
- mantenere l'assegno di ricerca e rinunciare alla borsa triennale di dottorato;
- rinunciare all'assegno e mantenere la borsa.
In entrambi i casi l'opzione è irrevocabile. Nel caso in cui si opti per l'assegno di ricerca, questo verrà erogato sino alla naturale scadenza, salvo rinnovo.
L’importo della borsa di dottorato è maggiorato nella misura massima del 50% per periodi di effettiva permanenza all’estero, di durata non inferiore a 30 giorni e non superiore a 12 mesi, previa autorizzazione del Collegio docenti a svolgere la propria attività all’estero. Tale periodo può essere esteso fino ad un tetto massimo complessivo di 18 mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.M. 226/2021.
Tasse e contributi
Tutti i dottorandi sono tenuti a corrispondere, all’atto dell’immatricolazione:
- € 140,00 (tassa regionale per il diritto allo studio salvo adeguamento da parte di Regione Lombardia)
- € 16,00 (imposta di bollo assolta in modo virtuale).
I dottorandi risultati beneficiari della borsa di studio sono tenuti a corrispondere il primo anno un contributo fisso di € 1.000,00.
Ai fini del rinnovo dell'iscrizione per ciascuno degli anni successivi, qualora ammesso, il dottorando è tenuto a versare unicamente la tassa regionale per il diritto allo studio e l'imposta di bollo assolta in modo virtuale secondo il valore vigente.
Norme fiscali
La borsa di dottorato, indipendentemente dal suo importo e indipendentemente da quanto indicato sui criteri dei vari modelli di dichiarazione, è esente dal pagamento dell’imposta locale sui redditi e sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
Per quanto riguarda l'obbligo della presentazione della dichiarazione, il contribuente che ha come unico reddito la borsa di dottorato non è tenuto alla presentazione della dichiarazione, in quanto ha solo redditi esenti.
Norme previdenziali
La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
L'aliquota complessiva, pari al 35,03%, è 2/3 a carico dell'amministrazione e 1/3 a carico del borsista. I contributi sono trattenuti automaticamente dalla rata e versati dall'Università direttamente all'INPS competente.